Mediazione obbligatoria: primi chiarimenti dal Ministero

Il Ministero di Giustizia ha emanato una circolare per fornire i primi chiarimenti sull’obbligo di mediaconciliazione, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. La pronuncia non è stata ancora depositata, ma con la sua pubblicazione – avvertono dal Ministero – decadrà l’obbligo di mediazione.

La nota – diramata dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale della giustizia civile–  fa seguito alla pubblicazione del comunicato stampa con cui la Corte Costituzionale ha diffuso la notizia di aver dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs.4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Il comunicato aveva anticipato la pronuncia, della quale si attende ancora il deposito da parte della Corte.

Nella circolare il Ministero fa sapere che potrà dare indicazioni più precise sugli effetti della pronuncia, e relativamente ai compiti di vigilanza ad essa riconducibili, solo dopo averne letto le motivazioni. Solo due – si legge nel comunicato – le indicazioni che possono essere anticipate.

La prima riguarda gli  interessati alla iscrizione di un nuovo organismo di mediazione nell’apposito registro, i quali dovranno tenere presenti i futuri effetti che la pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni del DM180/2010 da essa direttamente interessate (la circolare fa riferimento agli artt. 7, co. 5 lett. d; 16, co. 4 lett. d; 16, co. 9, ultimo periodo).

La seconda coinvolge i procedimenti di mediazione già avviati e le eventuali istanze presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte. In tali casi l’organismo di mediazione deve informare le parti sulla decadenza dell’obbligo di conciliazione. Obbligo che verrà meno subito dopo la pubblicazione della pronuncia della Corte Costituzionale in Gazzetta Ufficiale.

 

 

Qui il testo integrale della circolare:

Ministero della Giustizia, Circolare 12 novembre 2012

Pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità costituzionale della obbligatorietà della mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010. Prime indicazioni.

Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione generale della giustizia civile

Con il comunicato del 24 ottobre 2012 l’ufficio stampa della Corte costituzionale ha reso noto che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

Preme precisare che chiare e puntuali indicazioni circa le ricadute degli effetti della suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di questa direzione generale non potranno non essere date che a seguito della lettura della motivazione. La ricezione, peraltro, del comunicato di cui sopra induce sin da ora a precisare che ai sensi dell’art. 136 della Costituzione e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli effetti della deliberazione di accoglimento decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione.

Due specifiche indicazioni, peraltro, possono allo stato essere date in questo contesto:

gli interessati alla iscrizione di un nuovo organismo di mediazione nel registro degli organismi tenuto da questa direzione generale, dovranno tenere presenti i futuri effetti che la suddetta pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni del d.m. 180/2010 che verranno ad essere direttamente interessate, e segnatamente:

art. 7 , comma 5 lett.d);

art. 16, comma 4 lett. d);

art. 16, comma 9, ultimo periodo.

per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati nonchè per le eventuali nuove istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’art. 5 del d.lgs. 28/2010 che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, l’organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione della parte istante (nonchè della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione.

Roma, 12 novembre 2012.

Il direttore generale

Maria Teresa Saragnano

 

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