Importante ordinanza del Tribunale di Firenze – Giudice dott.ssa Luciana Breggia – del 13.01.2015, che ha riconosciuto il diritto della parte ad essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche per l’assistenza nel procedimento di mediazione quando quest’ultimo è previsto come obbligatorio.
Secondo l’opinione del giudice toscano, la parte assistita dall’avvocato che all’esito della mediazione obbligatoria risolve la lite mediante l’accordo ha diritto ad essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato (qualora ne sussistano i requisiti di reddito).
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