Oggi entra in vigore il DM 139/14, correttivo del DM 180 e riguardante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonchè sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Di grande interesse è la previsione dell’art. 6, che introduce l’art. 14 bis n.1, per cui i mediatori non potranno rappresentare le parti negli organismi in cui sono iscritti. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati, ovvero che esercitino negli stessi locali.
La previsione appare particolarmente importante per gli Organismi Forensi.
qui il testo completo de DM 139/2014: