Mediazione e RC-AUTO: pubblichiamo un interessante contributo di Carlo Recchia, avvocato e mediatore

Pubblichiamo un interessantissimo contributo di Carlo Recchia, avvocato e mediatore professionista, sulla mediazione per i casi di r.c. automobistica.

RC. AUTO e Mediazione

Noi sappiamo bene, che il Dlg. 209/2005 e ancora prima la ormai mitica legge 990/69,ci impone prima di proporre una azione processuale contro una compagnia di assicurazioni, di attendere il cosiddetto “spatium deliberandi”, e di fatto ci impone di tentare prima un accordo bonario con la compagnia, da cui i noti ispettorati sinistri, organizzati in maniera più o meno funzionale da parte di tutte le compagnie, dove ci rechiamo per tentare una transazione sul risarcimento.

Sappiamo già che l’art. 22 legga 990/69 nell’ originale formulazione non imponeva particolari formalità, se non quella di inviare una richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata r.r., mentre l’art 145 sulla condizione di proponibilità della domanda con i successivi artt. 149 e 148 del Codice delle Assicurazioni, sono piuttosto stringenti nell’imporre che le lettere di intervento abbiano determinati requisiti, e in caso di danno alla persona, ci impongono di mettere a disposizione elementi utili per la valutazione del danno, insomma ci invitano a fornire una serie di elementi per consentire alla compagnia una formulazione di offerta.

Ora, come conciliare la disciplina prevista dal codice della assicurazioni, che non credo ci sia bisogno di illustrare qui, perché siamo tutti pratichi della materia, con l’obbligo di andare da un mediatore prima di fare un eventuale causa, o meglio con il procedimento di mediazione ?

Ovviamente, sentenze che possano aiutarci non ne abbiamo.

Prima questione :

Possiamo inviare una istanza di mediazione in pendenza del termine e iniziare la procedura in pendenza dello spatium deliberandi imposto dalla legge ?

Sicuramente è possibile inviare una istanza di mediazione, anche in pendenza dello spatium deliberandi, e possiamo dire sicuramente per un semplicissimo motivo :

1) L’art. 145 cda, dichiara improponibili le domande giudiziali prima dello scadere del termine di 60 o 90 giorni dalla ricezione della raccomandata di messa in mora, anzi l’art. 145 parla letteralmente di azione risarcitoria, e non vi è dubbio che l’istanza di mediazione non è un atto processuale e non è una domanda processuale, ma solo una istanza a comparire di fronte un organismo non giurisdizionale e ad un soggetto che non ha poteri decisionali, per tentare una definizione bonaria, quindi procediment stragiudiziale.Tecnicamente proporre una istanza di mediazione non è nemmeno una azione risarcitoria.

Per cui senz’altro possiamo proporre una istanza di mediazione anche a prescindere dall’invio della messa in mora, e a prescindere dalla circostanza che lo spazio deliberativo sia trascorso o no.

Qualcuno ritiene che prima dello spirare dei 90/60 giorni, la compagnia possa legittimamente rifiutare proposte di mediazione, o non sottoscrivere alcun accordo, o addirittura rifiutarsi con giustificato motivo di aderire alla mediazione, intendendo lo spatium deliberandi come vero e proprio beneficio del termine a favore del debitore ( art. 1185 c.c. ), tra questi il Rossetti.

Mi sembra una interpretazione non condivisibile per questi motivi :

– Lo spatium deliberandi, venne introdotto con l’art.22 legge 990/69 con l’esplicita finalità di “ favorire accordi transattivi per la liquidazione del danno in modo da evitare per quanto possibile azioni giudiziarie “ ( Relazione Ministeriale, in RCP 70,192 ) nonché “ perché si evitino citazioni intempestive ed ingiustificate, che aggraverebbero i costi di gestione del sinistro, con riflessi sulla collettività”

– La mediazione, non è una azione giudiziaria, non è un processo come abbiamo già detto, è una procedura stragiudiziale, e quindi a sua volta, evita – in identica ratio alla legge sulle assicurazioni private – atti di citazioni e cause inutili, consente una soluzione bonaria, quindi non può contrastare e non contrasta con le finalità appena accennate, e sarebbe irragionevole, sicuramente non giustificato, che una compagnia non aderisca ad una procedura stragiudiziale, introdotta in materia di R.C. auto, come ho detto, con identica ratio.

Ma vi è di più,

la Suprema Corte in ben due sentenze, proprio per chiarire che l’art. 22 ( oggi art. 145 c.d.a.), sospendeva il diritto di agire in giudizio ma solo e soltanto questo diritto, ribadiva che il diritto può essere esercitato in tema di r.c. auto, anche nello spatium deliberandi con ogni altro atto consentito dalla legge

“ È, quindi, da escludere che le condizioni alle quali il sistema dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile subordina la proponibilità in concreto dell’azione risarcitoria, in quanto disposizioni interne al meccanismo e che attengono alle modalità di esecuzione ed espletamento dell’azione, si configurino come impedimenti all’ “esercizio del diritto” del danneggiato, e, come tali, abbiano influenza sulla decorrenza della prescrizione.

L’esercizio del diritto non deve avvenire necessariamente mediante l’esperimento dell’azione giudiziaria, ma può essere attuato anche con qualunque altro atto consentito dalla legge (art. 2943, ultimo comma, c. c.).” ( Cass. Sez. U. 11847/92 e Sez. U. 92/7194)

E ancora concludeva nel 1993 in successiva sentenza la Cassazione che

“ Le disposizioni dettate con l’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e con l’art. 8 della legge 24 novembre 1978 n. 738, laddove non consentono di proporre la domanda di risarcimento prima del decorso del termine assegnato all’assicuratore per provvedere sulla richiesta stragiudiziale del danneggiato atteso che dette norme non impediscono a questo di compiere entro quel termine ulteriori atti non giudiziali, come la detta richiesta, idonei ad esercitare il diritto e così ad escludere l’inutile decorso del relativo periodo prescrizionale” ( Cass. 11334/93 )

Quindi concludendo,

l’istanza di mediazione che non è esercizio di azione processuale, ma solo atto di esercizio di un proprio diritto, posso proporla quando ritengo più opportuno, anche nel corso dello spatium deliberandi, ed è un atto consentito dall’ordinamento ( che esclude solo la citazione giudiziale nel termine indicato),

La compagnia è tenuta a presenziare e non può sollevare come legittimo impedimento o giustificato motivo, il mancato decorso del termine per formulare l’offerta concesso dalla legge.

Altresì, possiamo tranquillamente mandare l’istanza di mediazione, insieme alla lettera di intervento classica, nessuna norma lo vieta, ed anzi abbiamo visto che sono due atti distinti, entrambi leciti ed entrambi rispondono alla stessa finalità, evitare azioni giudiziarie pretestuose.

Nulla vieta infine, di mandare una istanza di mediazione che abbia anche i requisiti della messa in mora, previsti dall’art. 148 e 149 c.d.a., in modo tale che con un solo atto si possano ottenere due risultati, mettere in mora la compagnia per ottenere una offerta ed instaurare un procedimento di mediazione in modo contestuale.

La convenienza e l’opportunità di una scelta rispetto all’altra, dipende dal singolo caso che ci troviamo a patrocinare, sta di fatto però che la convenienza di trattare un sinistro dinanzi ad un soggetto terzo ed imparziale, magari utilizzando consulenti tecnici anche loro terzi, è senz’altro maggiore rispetto alle trattative classiche ove le valutazioni non sono fatte da soggetti terzi, ma da dipendenti e fiduciari del debitore, compagnia di assicurazioni.

In definitiva, sino ad oggi, siamo stati costretti in forza di legge, a tentare una transazione con il debitore, utilizzando valutazioni unilaterali del debitore stesso ( periti della compagnia, medici legali della compagnia ), da adesso possiamo scegliere di utilizzare un diverso sistema, una procedura di mediazione al di fuori degli uffici della compagnia, in territorio neutro.

A chi mandare la domanda di mediazione ? solo alla compagnia? o anche al responsabile civile?

Nessun problema in merito alle procedure di indennizzo diretto, i rapporti anche i futuri rapporti processuali saranno con la compagnia del danneggiato, e quindi in mediazione si chiamerà soltanto la compagnia del danneggiato.

In caso di azione diretta, quindi di procedura ordinaria ex art. 148 c.d.a, noi sappiamo che nei giudizi civili l’assicuratore r.c. auto ed il proprietario del veicolo responsabile sono litisconsorti necessari, e devono essere chiamati entrambi in giudizio.

Potrebbe porsi il problema in un successivo giudizio, se noi abbiamo invitato solo la compagnia in mediazione, il responsabile civile chiamato in giudizio potrebbe eccepire che nei suoi confronti non è stato esperito alcun tentativo pure obbligatorio, e quindi potrebbe far dichiarare l’improcedibilità della domanda, facendoci tornare in mediazione un’altra volta.

E’ pure vero che per legge è la compagnia che deve rispondere del danno, che è responsabile in solido con il danneggiato, il quale non è vincolato alle decisioni della compagnia.

Io in via prudenziale, soprattutto in questa prima fase applicativa, non conoscendo gli orientamenti dei magistrati in materia, consiglierei di mandare l’istanza di mediazione anche al proprietario del mezzo, in modo da evitare ogni tipo di discussione, almeno fino a che non arrivi una qualche sentenza futura a sciogliere il dubbio.

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Avv. Carlo Recchia

Fonte: diritto.net

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